Il DPR 122/2009, art. 14 comma 7, ha introdotto un vincolo importante per la frequenza scolastica degli alunni. Sulla base della normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, il vincolo di frequenza è pari ad “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Sono computate come ore di assenza anche le entrate in ritardo e le uscite anticipate.
La Circolare n. 20 del 2011 invita le istituzioni scolastiche a calcolare il monte ore annuale per ogni classe, il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico e a comunicare a studenti e famiglie le deroghe a tale limite previste dal collegio docenti.
Considerato che per gli Istituti tecnici, l’anno scolastico si calcola convenzionalmente in numero 1056 ore (n.32 ore settimanali moltiplicate n.33 settimane) ne consegue che il limite massimo di assenze consentite è di 264 ore. (1/4 di 1056 ore).
Il Collegio docenti ha deliberato di applicare le seguenti deroghe in applicazione del DPR 122/2009:
- presenza di patologie gravi e ricorrenti accertate (adeguatamente documentati);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (cfr. Legge 516/1988 e Legge 101/89 sulla base dell’Intesa stipulata il 27/2/1987);
- situazioni di gravi motivi di famiglia certificati e verificati.
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell’indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini dello scrutinio finale. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (pari a 792 ore) comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente non promozione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di stato per gli alunni del quinto anno.
Si allega il modello da utilizzare per le richieste in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annateresa Rocchi
Raffaele Odorisio
Docente