Sulla base delle indicazioni fornite con la nota MIUR 22110 del 28/10/2019, si comunicano le seguenti date per la presentazione – sia da parte dei candidati interni che da parte dei candidati esterni – delle domande di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico:
- 30 novembre 2019 termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio Dirigente Scolastico e dei candidati esterni al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza;
- 31 gennaio 2020 termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti le penultime classi che chiedono di sostenere l’esame di Stato per abbreviazione per merito*;
- 20 marzo 2020 termine di presentazione delle domande al Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15 marzo 2018 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni.
Si ricorda che ai sensi del’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017, restano immutati i seguenti requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni:
- L’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. N. 122/2009.
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
*Agli alunni delle classi 4^:
Sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissione alla classe successiva nei due anni precedenti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo DI MICHELE
Documento prodotto e conservato in
originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del CAD
Raffaele Odorisio
Docente