Circolare 76 del 13/02/2016

La nostra scuola è da sempre impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

  • Prevenire l’abitudine al fumo
  • Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
  • Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza
  • Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
  • Promuovere iniziative informative/educative sul tema
  • Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie
  • Fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

In considerazione di ripetuti  episodi di mancato rispetto del divieto di fumo vigente nell’edificio scolastico da parte di studenti e, nelle aree cortilizie, anche  da parte di docenti e personale ATA, il Dirigente Scolastico informa che e’ stato emanato un nuovo regolamento per l’applicazione del  divieto di fumo (comprese le sigarette elettroniche) in tutti i locali dell’istituto, aule, servizi igienici, atri e corridoi,  palestre, spogliatoi e aree esterne.

IL REGOLAMENTO E’ STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO L’11 FEBBRAIO 2016 E PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE E SUL SITO

TALE REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO CONCORDATO DAL DS CON LE RSU,  PREVEDE L’INDIVIDUAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE QUALE INCARICATO DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NEI RIGUARDI DI CHIUNQUE NON RISPETTI IL DIVIETO.

Tutto il personale docente ed ATA è chiamato dunque a vigilare attivamente ed a controllare che le disposizioni vengano rispettate, come da nomina personale che sarà consegnata a ciascuno.

Qualsiasi inadempienza e infrazione del regolamento deve quindi essere tempestivamente sanzionata e segnalata al dirigente scolastico.

Con la presente circolare il DS vuole ricordare al personale in indirizzo gli adempimenti connessi alla funzione ricoperta da ognuno relativamente alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

Le principali indicazioni del regolamento e della legislazione possono così essere riassunte:

  • è fatto divieto di somministrare sigarette ai minori di 16 anni; gli stessi non possono fumare in luogo pubblico (Regio Decreto n. 231, anno 1934);
  • è proibito fumare in tutti gli ambienti pubblici (legge n.3, anno 2003);
  • nei locali pubblici deve essere collocata la segnaletica relativa a detto divieto con l’indicazione della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui spetta provvedere all’ accertamento dell’infrazione (L.n. 584/1975).

A tali norme si aggiunge il Decreto Legge n.104 del 12.09.2013, pubblicato in G.U. n.214 del 12.09.2013, il quale, all’art. 4, commi 1-3, così recita:

 

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

  1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”. 2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Il personale docente e ATA è tenuto a far rispettare il regolamento sul divieto di fumo vigente, di cui è bene rammentare gli aspetti principali:

I collaboratori scolastici designati, nei giorni e nelle ore di turnazione previste dal piano annuale ATA, effettueranno la vigilanza nelle loro postazioni. Sui predetti delegati, incombe l’obbligo di vigilanza, di accertamento e contestazione dell’infrazione, ai sensi dell’art.51, Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, secondo le procedure di seguito previste, ai sensi della circolare ministeriale n.4/2001.

  • In ogni locale scolastico ed all’esterno dovrà essere affisso un apposito cartello di divieto.
  • Il DSGA per quanto di competenza riferirà al DS circa eventuale inadempienze del personale ATA incaricato della vigilanza.
  • Tutto il personale (docente e non docente), in un’ottica educativa, avrà cura di far rispettare quanto sopra rappresentato;
  • I docenti e il personale ATA dovranno ovviamente rispettare il divieto di fumo

Tutto il personale della Scuola, incaricato di far rispettare il divieto, dovrà attenersi alle seguenti indicazioni procedurali:

  1. Ritirare  presso le postazioni dei collaboratori scolastici di piano  (il DSGA avrà cura di acquisire il materiale di seguito elencato) n. 3 copie del verbale di contestazione, copia del CC postale.
  2. All’atto della contestazione dovranno redigere il verbale di contestazione, alla presenza del trasgressore che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale.
  3. L’ammontare della sanzione minima è di €. 27,50 (sino ad un massimo di €. 275,00), sanzione da raddoppiare se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni e secondo le norme vigenti.
  4. Il verbale va redatto in triplice copia firmato dal trasgressore e dall’accertante, una copia va consegnata al trasgressore stesso e le altre due restano all’addetto, il quale successivamente le consegnerà all’ufficio protocollo, dove verranno custodite dentro un faldone denominato “verbali di contestazione infrazione divieto di fumo” .
  5. Se il trasgressore è un minore di anni 16, la copia del verbale di contestazione da consegnare al trasgressore, una volta redatta (senza la firma del minore), dovrà essere consegnata al dirigente scolastico, il quale provvederà ad inoltrarla ai genitori.
  6. Al trasgressore va consegnata una copia del CC postale per semplificare le modalità di pagamento della sanzione e va ricordato di far avere o di esibire copia dell’avvenuto pagamento all’Ufficio protocollo, il quale provvederà ad archiviare le ricevute dentro un faldone denominato “ricevute pagamento multe divieto di fumo”.
  7. Può succedere che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso ed accettarne copia: in tal caso è necessario richiedere le generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale vanno indicati tali ulteriori fatti, se avvenuti, che sarà notificato al domicilio dell’interessato, a cura dell’ufficio protocollo.
  8. Qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d’ufficio ad acquisirle, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’accertante stesso o da altri presenti al fatto.
  9. Unitamente alla copia (o alle copie se il trasgressore non ha voluto firmare o prendere la propria copia), i delegati rimetteranno la scheda riassuntiva del verbale o dei verbali fatti presso l’ufficio protocollo.
  10. L’ufficio protocollo avrà cura di conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento di dati personali.
  11. I delegati, quali soggetti incaricati, ove omettano di curare l’applicazione della norma, sono soggetti a sanzione, compresa tra un minimo di € 220,00 ed un massimo di € 2200,00, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  1. Si precisa che entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito personalmente. L’ordinanza-ingiunzione del Prefetto costituisce titolo esecutivo; contro l’ordinanza l’interessato può proporre opposizione ai sensi dell’art.22 della L. 689/1981.

Si dà mandato alla RSPP  di disporre, tramite incarico ai collaboratori scolastici di ogni piano, l’affissione in ogni locale indicato dei cartelli di divieto di fumo ex art.51 Legge 16 Gennaio 2003 n.3

Il DSG avrà cura di accertarsi che il personale ATA designato svolga i compiti assegnati nell’osservanza delle indicazioni finora emanante.

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Regolamento sul divieto di fumo di questo istituto, approvato dal consiglio d’istituto nella seduta dell’11 febbraio 2016 e pubblicato all’Albo e sul sito .

                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annateresa Rocchi

  Regolamento Divieto Di Fumo 2016

  Circolare N. 76 Del 13 02 2016 – Circolare Nuovo Regolamento Divieto Di Fumo

  Circolare Ministero Della Salute. Divieto Di Fumo



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